Art. 9.
(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le imprese turistiche, si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007. In tale caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.